Statuto

E’ costituita nel circondario del Tribunale di Parma la associazione denominata CAMERA PENALE DI PARMA.

La Camera Penale di Parma intende:

  1. promuovere la conoscenza, la diffusione e la concreta realizzazione dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto processo penale in una società democratica;
  2. assumere iniziative per favorire il puntuale esercizio delle autonome funzioni assegnate dall’ordinamento a giudici, pubblici ministeri e avvocati, secondo le necessarie condotte e prassi coerenti ai principi del nuovo processo penale;
  3. tutelare il prestigio del Foro penale e rinsaldare i vincoli di solidarietà tra i suoi appartenenti;
  4. svolgere attività per la preparazione e l’aggiornamento professionale.

 

La Camera Penale di Parma è una associazione senza scopo di lucro.

La Camera Penale di Parma può aderire ad altre associazioni giuridiche e forensi, nazionali e internazionali.

La Camera Penale di Parma intende aderire all’Unione delle Camere Penali Italiane e contribuire alla attività della stessa.

La sede legale della Camera Penale di Parma è presso il Tribunale di Parma.

La Camera Penale di Parma persegue i propri scopi con l’impiego di mezzi finanziari derivanti:

  1. dalle quote di iscrizione e dalle quote sociali annue corrisposte dai soci;
  2. da contributi straordinari dei soci;
  3. da contributi volontari, donazioni ed eredità di soci o di terzi, alle condizioni di legge.

Possono essere soci della Camera Penale di Parma, se hanno interesse ai problemi della giustizia penale:

  1. gli avvocati iscritti nell’albo professionale del circondario di Parma e negli elenchi speciali annessi;
  2. i praticanti avvocati con abilitazione all’esercizio provvisorio della professione, iscritti nel relativo registro del circondario di Parma.

La qualità di socio, in ogni caso, si acquista con delibera del consiglio direttivo, a scrutinio segreto, su proposta di almeno tre soci. L’esercizio dei diritti inerenti alla qualità di socio è sospeso per il socio inadempiente all’obbligo di corrispondere la quota di iscrizione o la quota sociale annua.

La qualità di socio si perde:

  1. per recesso;
  2. per cancellazione.

La dichiarazione di recesso è comunicata per iscritto al consiglio direttivo entro il 31 dicembre ed ha effetto da questa data. La cancellazione consegue all’accertamento di condotte ritenute eticamente e deontologicamente incompatibili con la qualità di socio. La radiazione dall’albo professionale determina di diritto la perdita della qualità di socio.

Sono organi della Camera Penale di Parma:

  1. l’assemblea;
  2. il consiglio direttivo;
  3. il collegio dei probiviri.

L’assemblea della Camera Penale di Parma è composta da tutti i soci.

L’assemblea ordinaria:

  1. esamina, almeno ogni semestre, su relazione del consiglio direttivo, l’attività svolta e i programmi per attuare gli scopi dell’associazione e, allo stesso fine, può dare indicazioni;
  2. approva il bilancio annuale;
  3. elegge il consiglio direttivo e il collegio dei probiviri;
  4. delibera l’adesione ad altre associazioni, prevista dall’art. 3.

 

L’assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza dei voti validamente espressi. L’assemblea straordinaria delibera:

  1. le modifiche dello statuto;
  2. lo scioglimento della associazione.

 

Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono adottate con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei soci.

L’assemblea è convocata dal presidente su delibera del consiglio direttivo. L’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio e quella per l’elezione del consiglio direttivo e del collegio dei probiviri è convocata entro il mese di ottobre (la parola “ottobre” è stata inserita con delibera dell’Assemblea Straordinaria 16.12.2005; il testo originario prevedeva “marzo”).

La convocazione è fatta con avviso scritto a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata. Per deliberare su questioni di rilevante e urgente interesse l’assemblea è convocata, anche fuori dalle ordinarie scadenze, dal consiglio direttivo di iniziativa ovvero a richiesta di almeno cinque soci. Nel caso previsto dal precedente comma, il consiglio direttivo ha facoltà di adottare altre forme di convocazione e di ridurre il termine indicato nel terzo comma.

Il consiglio direttivo è composto da sette membri, aventi la qualità di socio e nominati per la durata di due anni. I membri del consiglio direttivo non sono rieleggibili per più di un ulteriore mandato consecutivo. La carica di appartenente al consiglio direttivo è incompatibile con quella membro del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma.

Il consiglio direttivo nomina tra i propri membri il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione e, in tutti i casi di impedimento, è sostituito dal vice presidente. Per determinate attività o settori di attività il consiglio ha il potere di delegare al vice presidente o ad altro membro la rappresentanza della associazione. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei voti.

Il consiglio direttivo:

  1. elabora, anche sulla base delle eventuali indicazioni dell’assemblea, ed esegue i programmi per realizzare gli scopi dell’associazione;
  2. amministra l’associazione, forma il bilancio annuale, cura e custodisce la documentazione delle attività sociali;
  3. delibera sulle proposte di ammissione dei soci, in conformità a quanto previsto dall’art. 6;
  4. determina l’ammontare della quota di iscrizione, della quota sociale annua e dei contributi straordinari;
  5. da attuazione alle deliberazioni dell’assemblea di adesione ad altre associazioni;
  6. delibera la convocazione dell’assemblea nei casi previsti dall’art. 10.

 

In materia disciplinare, secondo quanto previsto nell’art. 7, il consiglio direttivo:

  1. accerta la perdita della qualità di socio;
  2. decide la cancellazione del socio.

La decisione in materia disciplinare è adottata previa contestazione dell’addebito all’interessato e dopo averne sentite le ragioni. La cancellazione è comunicata al socio per lettera raccomandata. Contro la decisione il socio ha diritto di proporre ricorso al collegio dei probiviri. Il consiglio direttivo può nominare, all’unanimità dei suoi componenti, uno o più presidenti onorari dell’associazione scelti tra gli avvocati che siano o siano stati iscritti all’albo professionale del circondario di Parma e che abbiano particolarmente illustrato la professione o si siano altrimenti distinti per meriti particolari nello svolgimento del ministero difensivo o nello sviluppo della scienza penalistica processuale o sostanziale.

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri, nominati tra i soci per la durata di due anni.

Il collegio dei probiviri elegge tra i propri membri il presidente. Il collegio dei probiviri delibera a maggioranza di voti. L’appartenenza al collegio dei probiviri è incompatibile con la carica di membro del consiglio direttivo.

Il collegio dei probiviri decide:

  1. sulla conformità allo statuto degli atti compiuti dagliorgani dell’associazione;
  2. sulla legittimità e sul merito delle deliberazioni del consiglio direttivo in materia disciplinare.

 

Il giudizio del collegio dei probiviri è promosso con ricorso entro dieci giorni dalla conoscenza dell’atto. Nel caso previsto dall’art. 12, il termine decorre dal ricevimento della raccomandata. Ogni socio ha diritto di proporre ricorso. La decisione del collegio è comunicata a che ha proposto ricorso e al consiglio direttivo.

La quota di iscrizione per l’anno 1999 è fissata in lire 100.000. Nel corso del 1999 le funzioni e i compiti affidati al consiglio direttivo ed al collegio dei probiviri verranno svolti, rispettivamente, da un direttivo e da un collegio dei probiviri provvisori eletti dall’assemblea dei soci fondatori.

A detti organi provvisori ed ai loro membri si applicheranno le medesime disposizioni previste nel presente statuto per il consiglio direttivo e per il collegio dei probiviri.

Entro il luglio dell’anno 2001 dovrà essere convocata l’assemblea per l’elezione dei nuovo consiglio direttivo e del nuovo collegio dei probiviri.

In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea nominerà un liquidatore e stabilirà la destinazione dell’eventuale attivo residuato dalla liquidazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla legge italiana.

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